venerdì 9 novembre 2007

Selezione alla porta? NO, grazie.

Quante volte vi è capitato di andare in un locale, in una discoteca di tendenza (e chi più ne ha più ne metta!) e venir respinti all' ingresso causa vestiti, capelli, scarpe&Co.??Beh, a chi gli è capitato, non sarà andata giù facilmente!!

Solitamente questa pratica è eseguita da 1-2 gorilla(99% dei casi sprovvisti di licenza), ed è detta“selezione alla porta”.

E' assolutamente ILLEGALE
.

Se denunciata può comportare la chiusura del locale e la sospensione della licenza d'esercizio o, in caso di recidiva al suo ritiro, può configurare reato penale (violenza privata, minacce, lesioni) nel caso in cui l'accesso al locale sia impedito con la forza, la minaccia o la coercizione. Le discoteche, pub e quant' altro sono locali pubblici. Nessuno vi può dire di non entrare (vestiti, inviti, liste ecc..).Se avete i soldi per pagare l’ingresso, avete tutto il necessario per entrare. Fate valere i vostri diritti e soprattuto la vostra dignità.Con civiltà.
In caso non riusciate ad ottenere risultati apprezzabili, chiamate la polizia e inoltrate regolare denuncia.

Ricordatevi, chi sta alla porta è e deve essere soltanto un "addetto alla facilitazione degli accessi"!

Oltre alle chiacchiere, vi mostro qui di seguito il profilo strettamente giuridico:



1) Il divieto di accesso in un locale pubblico viola l’articolo n. 187 del T.U.L.P.S.

2) L’applicazione di eventuali transenne davanti ai locali viola le norme di pubblica sicurezza e laddove non autorizzato presume l’occupazione abusiva del suolo pubblico (sanzionabile a livello amministrativo);


3) L’eventuale violazione della barriera da parte di un cliente del locale ed il conseguente fermo con violenza da parte degli “addetti alla porta” violerebbe la libertà di movimento dell’individuo e potrebbe quindi configurare il reato di sequestro di persona o violenza privata (art. 610 c.p.);


4)La salvaguardia dell’integrità delle strutture, degli arredi e delle attrezzature dei locali, dei beni della clientela: questa è una vera e propria attività di vigilanza privata su beni mobili ed immobili per conto terzi che necessita, per il suo espletamento, della licenza prevista dall’articolo 134 T.U.L.P.S. con la conseguenza che gli incaricati di tale servizio dovranno essere in possesso della qualifica di guardia particolare giurata; In mancanza procedere con l’elezione di domicilio per il reato di cui all’ art. 17 Tulps(il buttafuori vero e proprio dev'essere guardia giurata, in caso contrario come si nota si incorre nel reato di cui all' art 17 del TULPS; non può comunque, come già detto, proibire l'accesso al locale [chiaramente in caso di locale pubblico l'accesso è libero a chiunque] ne intervenire per la salvaguardia dell’incolumità delle persone fisiche e la tutela dell’ordine pubblico, ruolo riservato dalla legge alle sole forze di polizia)


5)La salvaguardia dell’incolumità delle persone fisiche e la tutela dell’ordine pubblico è un' attività propria esclusivamente delle forze dell' ordine, con la conseguenza che la prestazione di tale servizio “realizza di per sé un intrusione nella sfera di attribuzioni della pubblica autorità e l’assunzione o lo svolgimento da parte di privati delle funzioni riconducibili a queste autorità, configurano gli estremi del reato di cui all’ art 347 C.P. [...]Usurpazioni di pubbliche funzioni”. In mancanza procedere con l’elezione di domicilio per il reato di cui all’ art. 347 C.P.;

6) La Costituzione della Repubblica Italiana all’art. 3 dice testualmente: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Le discriminazioni sono quindi reato.



Questo in linea di principio..La legge per la verità su questa materia non è tra le più chiare..
Ci sono non pochi escamotages suscettibili di venir utilizzati per uscire indenni dagli inghippi..


Come sempre però, gli escamotages servono a far apparire legale ciò che legale non è! Non valgono certo a cambiare la ratio sottesa nella disposizione!

(Ringrazio MackTheKnife. Clicca qui per fonti ulteriori)

3 commenti:

ottavio ha detto...

finalmente!bravo nick... era ora che qualcuno sollevasse la voce su questa ingiustizia, non possiamo più tacere né far finta di non vedere quando i diretti interessati non siamo noi, dobbiamo difendere la nostra libertà e soffocare queste quotidiane discriminazioni, non tanto per un inutile moralismo, che oggi accomuna la massa degli idioti, quanto invece per l'affermazione di quei valori che unici ci restituiscono all vita.Adesso basta solleviamo la nostra voce!..

Anonimo ha detto...

io proporrei di presentarci in gran numero una sera in un locale vestiti tipo in tuta..e una volta-sicuramente-respinti, elencare tutti gli articoli costituzionali e provenienti da altre fonti in nostra difesa............SI FA?????

mariscal ha detto...

ciao! Innanzitutto complimenti per questo articolo che trovo fatto molto bene e soprattutto trovo fatta bene l’intervento di Malavasi! Però scusa ma mi permetto di dubitare in parte delle tue conclusioni...! Premesso che la selezione all'ingresso delle discoteche mi fa moralmente schifo non so se è illegale! Io sono uno studente di giurisprudenza ed essendo 1 studente spesso e volentieri sbaglio maaa… secondo me tralasciando il fatto che la discoteca potrebbe essere un club (con le normative del caso) credo che la Discoteca tipo sia non un esercizio pubblico ma uno "spettacolo ed intrattenimento pubblico" a norma proprio del testo unico di pubblica sicurezza!! Infatti per aprire un esercizio pubblico è necessario munirsi della licenza rilasciata dal Sindaco a norma dell'articolo 86 del T.U.L.P.S., viceversa, per l'apertura di una discoteca è richiesta la licenza che il Sindaco rilascia a norma dell'articolo 68 del medesimo testo! Specie diversa legge diversa!!!Addio al 187!!! A questo punto la disco cade sotto la disciplina di un luogo privato aperto al pubblico in cui si può accedere solo rispettandone le regole...e quindi...2+2 fa 4! Intuisco che il tutto non sia esente da critiche morali e logiche…quale è infondo la differenza tra un bar o un ristorante e una discoteca??!! Però a livello di diritto secondo me sono 2 cose diverse…
Ultima cosa che devo assolutamente ripetere...io sono 1 studente e credo che le cose siano cosi...NON NE SONO CERTO SE MI SBAGLIO E DOVE MI SBAGLIO DITEMELO!!!